COORDINAMENTO E

SICUREZZA CANTIERI

DESCRIZIONE

  • coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione

    Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ha il compito di verificare l'applicazione da parte delle imprese delle disposizioni contenute nel PSC; verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) redatto dalle imprese; adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, al fine di migliorare la sicurezza in cantiere; organizzare la cooperazione ed il coordinamento tra le varie imprese; sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni o allontanare lavoratori che non operano in sicurezza.

  • piani di sicurezza e coordinamento

    Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ha il compito di pianificare le misure necessarie a tutela di salute e sicurezza, redige il piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.), e predisporre il fascicolo tecnico Il Piano di Sicurezza e Coordinamento descrive le fasi operative che verranno svolte nel cantiere, individuare tutte le eventuali fasi critiche del processo di costruzione quindi prescrivere tutte le azioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori:

    Il P.S.C. è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

    Il P.S.C. contiene almeno i seguenti elementi:

    1. l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
      • indirizzo del cantiere
      • descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere
      • descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche.
    2. individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi dei responsabili dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
    3. una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
    4. le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
      • all'area di cantiere;
      • all'organizzazione del cantiere;
      • alle lavorazioni;
    5. le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
    6. le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
    7. le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
    8. l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
    9. la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
    10. la stima dei costi della sicurezza.

  • piani operativi di sicurezza

    Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ha il compito di verificare l'applicazione da parte delle imprese delle disposizioni contenute nel PSC; verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) redatto dalle imprese; adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, al fine di migliorare la sicurezza in cantiere; organizzare la cooperazione ed il coordinamento tra le varie imprese; sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni o allontanare lavoratori che non operano in sicurezza.