PREVENZIONE

INCENDI

DESCRIZIONE

Nell'ambito della prevenzione incendi è previsto l'espletamento di quanto previsto dal D.P.R. n.- 151/2011, come:

  • esame progetto iniziale

    La valutazione progetto è riservata alle "attività soggette" di categorie B e C, devono presentare al Comando la domanda di valutazione del progetto di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

  • la predisposizione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

    Lo Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) consente di iniziare l'attività immediatamente e senza necessitò di attendere lo scadenza di alcun termine. Lo norma richiede espressamente che alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività siano allegate, tra l'altro, le attestazioni di tecnici abilitati, con gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche successive da porte dell'Ispettorato Provinciale Antincendi.

  • piani operativi di sicurezza

    Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che ha il compito di verificare l'applicazione da parte delle imprese delle disposizioni contenute nel PSC; verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) redatto dalle imprese; adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, al fine di migliorare la sicurezza in cantiere; organizzare la cooperazione ed il coordinamento tra le varie imprese; sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni o allontanare lavoratori che non operano in sicurezza.

  • rinnovo della conformità antincendio della struttura (C.P.I.)

    Alla scadenza del certificato di prevenzione incendi, il responsabile dell'attività deve presentare l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/2011, con tutti gli allegati necessari.